Art. 162 c.c. — Forma delle convenzioni matrimoniali

[1]Forma delle convenzioni matrimoniali.

[2]Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

[3]La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

[4]((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194)).

[5]Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Testo vigente dal 6 maggio 1981

Corte di cassazione

8 massime che riguardano l’art. 162 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 8 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1995

    Questione infondata
    6 aprile 1995

    Non può ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessità la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimità costituzionale. (Ammissibilità - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 162 c.c. · Art. 2647 c.c. · Art. 2915 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 385/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Ai fini dell'art. 3 Cost., è oggettiva ed evidente la diversità esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia, già contrattualmente stabilito dai coniugi e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma terzo, cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 10 aprile 1981, n. 142, denunziato - in relazione all'art. 3, comma primo, Cost. - nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice).

    Art. 162 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al capo VI è stata data l'intestazione «Del regime patrimoniale della famiglia» che è sembrata più propria dell'altra «Dei rapporti patrimoniali tra coniugi», poichè la disciplina legislativa non concerne soltanto i rapporti tra i coniugi, ma si riflette anche sui terzi, estranei al consorzio familiare. Un più preciso coordinamento è stato realizzato tra la norma sull'immutabilità delle convenzioni matrimoniali e le disposizioni che consentono di stipularle dopo la celebrazione del matrimonio. Il nuovo testo, premesso il principio dell'immutabilità delle convenzioni dopo la celebrazione del matrimonio, consente che esse possano, nei casi previsti dalla legge, essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio, purchè non siano alterate le convenzioni già stabilite (art. 162).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 108

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 6 maggio 1981. 13 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194tolto: . Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art162 · fonte del testo