Art. 1593 c.c. — Addizioni

[1]Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora cio' possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennita' pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

[2]Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 1593 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1593 · fonte del testo