Art. 1576 c.c. — Mantenimento della cosa in buono stato locativo

[1]Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

[2]Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

11 massime che riguardano l’art. 1576 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 11 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1576 · fonte del testo