Art. 1565 c.c. — Sospensione della somministrazione

Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1565 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5811/2026

    14 marzo 2026
    • Somministrazione (contratto di)

    Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, la clausola che consente la sospensione della fornitura per il ritardato pagamento anche di una sola bolletta costituisce specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre l'exceptio inadimpleti contractus, fermo restando che la protrazione della sospensione anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'utente integra inadempimento del somministrante medesimo e lo espone al risarcimento dei danni conseguenti, salva la prova dell'ignoranza incolpevole del pagamento, derivante da causa estranea alla sua organizzazione.

    Art. 1565 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 208 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1565 · fonte del testo