Art. 1564 c.c. — Risoluzione del contratto

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1564 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1564 · fonte del testo