Art. 1556 c.c. — Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 massima che riguarda l’art. 1556 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sotto la tradizionale denominazione di contratto estimatorio, si disciplina negli articoli 1556 a 1558, un rapporto assai diffuso nella pratica degli affari e che risale al diritto romano. Talune leggi finanziarie contemplavano tale rapporto; ma la nozione di esso non era fissata in alcuna delle leggi fondamentali. Dottrina e giurisprudenza costruivano il tipo con elementi raccolti nella disciplina di contratti affini, quali la commissione, il deposito, la società, la vendita sotto condizione risolutiva; ma in nessuno di essi il predetto rapporto si risolveva nella sua integrità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 681
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1556 · fonte del testo
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