Art. 1556 c.c. — Nozione

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1556 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sotto la tradizionale denominazione di contratto estimatorio, si disciplina negli articoli 1556 a 1558, un rapporto assai diffuso nella pratica degli affari e che risale al diritto romano. Talune leggi finanziarie contemplavano tale rapporto; ma la nozione di esso non era fissata in alcuna delle leggi fondamentali. Dottrina e giurisprudenza costruivano il tipo con elementi raccolti nella disciplina di contratti affini, quali la commissione, il deposito, la società, la vendita sotto condizione risolutiva; ma in nessuno di essi il predetto rapporto si risolveva nella sua integrità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 681

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1556 · fonte del testo