Art. 1538 c.c. — Vendita a corpo

[1]Nei casi in cui il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

[2]Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1538 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1538 · fonte del testo