Art. 1537 c.c. — Vendita a misura

[1]Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.

[2]Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 1537 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1537 · fonte del testo