Art. 1383 c.c. — Divieto di cumulo

Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1383 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23777/2025

    23 agosto 2025

    Il divieto di cumulo previsto dall'art.1383 c.c. - escludendo la possibilità di chiedere sia la prestazione principale che la penale per inadempimento - non impedisce al creditore che abbia inizialmente agito cumulando le due domande, spontaneamente, o anche su sollecitazione del Giudice - nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. - di rinunciare espressamente o tacitamente a una delle due, pure nel corso del processo; ne consegue che, nella detta ipotesi, la controparte non ha interesse a censurare la scelta, poiché, trattandosi di rinuncia alla domanda e non di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non è necessario il consenso del destinatario dell'atto abdicativo.

    Art. 1383 c.c. · Art. 306 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 175 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1383 · fonte del testo