Art. 1309 c.c. — Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1309 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1309 · fonte del testo