Art. 1269 c.c. — Delegazione di pagamento

[1]Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

[2]Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1269 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14056/2026

    13 maggio 2026

    Il modello della delegazione di pagamento, così come disegnato dalle norme del codice civile, costituisce uno schema negoziale causalmente neutro, ossia suscettibile d'essere utilizzato per i più diversi fini, anche indipendentemente dalla preesistente sussistenza di rapporti di debito tra delegante e delegato e tra delegante e delegatario, sicché è possibile configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, pure riguardo a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, così come a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.

    Art. 1269 c.c. · Art. 1268 c.c. · Art. 1270 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 149 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1269 · fonte del testo