Art. 1251 c.c. — Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1251 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1251 · fonte del testo