Art. 1248 c.c. — Inopponibilità della compensazione

[1]Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

[2]La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1248 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14479/2026

    15 maggio 2026

    Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.

    Art. 1248 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 158 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1248 · fonte del testo