Art. 1209 c.c. — Offerta reale e offerta per intimazione

[1]Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.

[2]Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 massime che riguardano l’art. 1209 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 6 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1209 · fonte del testo