Art. 1200 c.c. — Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è attribuito al debitore il diritto alla quietanza (art. 1199, primo comma) dato che le spese del pagamento sono a carico di lui (art. 1196); se il creditore non restituisce il titolo, deve apporvi l'annotazione dell'avvenuto pagamento (art. 1199, primo comma), per effetto della quale si impedisce che il documento probatorio del debito venga usato (in qualsiasi modo) a danno del debitore che ha pagato. A seguito del pagamento, il creditore deve pure consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito, e da ogni altro vincolo (ad esempio, pignoramento immobiliare) che limiti la disponibilità dei beni stessi (articoli 1200 e 1208, ultimo comma). Del pagamento con surrogazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 566

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1200 · fonte del testo