Art. 1178 c.c. — Obbligazione generica

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1178 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1178 · fonte del testo