Art. 1161 c.c. — Usucapione dei beni mobili

[1]In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

[2]Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1161 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il testo colma una grave lacuna del codice precedente, il quale non disciplinava espressamente l'usucapione rispetto ai beni mobili. Per quanto la prevalente dottrina non dubitasse dell'ammissibilità di questi anche in materia mobiliare sulla base della portata generale degli articoli 710 e 2135, permaneva pur sempre la grave anomalia che, mentre in tema d'immobili era regolata, con l'usucapione ordinaria, l'usucapione abbreviata, in tema di mobili l'usucapione non poteva in ogni caso compiersi che nel lungo termine di trent'anni. A norma dell'art. 1161 l'usucapione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni mobili si compie con il possesso continuato per dieci anni (è sembrato troppo breve il termine di cinque anni stabilito nel precedente testo del libro della proprietà), qualora, pur mancando il titolo, il possesso - come nel caso che taluno s'impossessi di un oggetto compreso in un'eredità ritenendo erroneamente di essere erede - sia stato acquistato in buona fede. Naturalmente, se con la buona fede concorresse il titolo, si opererebbe l'acquisto immediato del diritto reale ai sensi dell'art. 1153. Si compie invece l'usucapione con il possesso continuato per venti anni, ossia in un termine pari a quello stabilito per l'usucapione ordinaria degli immobili, qualora il possessore sia di mala fede. Quanto alle universalità di mobili, l'usucapione ordinaria si compie col possesso continuato per venti anni; quella abbreviata col possesso continuato per dieci anni, se concorrono la buona fede e il titolo (art. 1160). Sull'usucapione abbreviata degli immobili si modella l'usucapione abbreviata dei mobili iscritti in pubblici registri. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento su di essi si acquistano, sempre che concorra la buona fede, col decorso di tre anni dalla data della trascrizione del titolo d'acquisto a non domino (art. 1162, primo comma). Il termine di tre anni potrà apparire troppo breve, ma esso è stabilito in considerazione della brevità della vita (si pensi sopratutto agli aeromobili) che normalmente hanno alcuni di questi beni. Non concorrendo la buona fede e la trascrizione del titolo, l'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri si compie con il possesso continuato per dieci anni (art. 1162, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 548

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1161 · fonte del testo