Art. 103 c.c. — Atto di opposizione

[1]L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Testo vigente dal 30 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. 24 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebratoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art103 · fonte del testo