Art. 77 codice antimafia — Fermo di indiziato di delitto

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 ((e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive)) il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

Testo vigente dal 15 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 15 giugno 2019. 19 parole aggiunte.

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 aggiunto: e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art77 · fonte del testo