Art. 6 codice antimafia — Tipologia delle misure e loro presupposti

Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata ((la relativa fattibilita' tecnica)), anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. ((3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo))

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

Corte di cassazione

6 massime che riguardano l’art. 6 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 6 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/2019

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 9 dicembre 2023. 8 parole tolte, 260 parole aggiunte.

Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. tolto: 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), … da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioniaggiunto: . Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee … inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la tolto: disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le aggiunto: relativa fattibilita' tecnica, anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. 3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste aggiunto: dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penaletolto: .aggiunto: , la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art6 · fonte del testo