Art. 53 codice antimafia — Limite della garanzia patrimoniale

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 19 novembre 2017. 4 parole tolte, 33 parole aggiunte.

aggiunto: 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di … nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante tolto: dalla stima redatta dall'amministratore aggiunto: dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessitolto: .aggiunto: , al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art53 · fonte del testo