Art. 17 codice antimafia — Titolarità della proposta

Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

  • a)dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
  • b)tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
  • c)dare comunicazione ((sintetica)) per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. ((Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della proposta.)); d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 4 dicembre 2018. 44 parole tolte, 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1.Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica … della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo tolto: 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), … pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competenteaggiunto: . Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione … di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. tolto: 3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il …

c) dare comunicazione aggiunto: sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. tolto: La mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta;

tolto: d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso aggiunto: Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della proposta.; d)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art17 · fonte del testo