Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attivita' omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attivita' in giorni e periodi diversi, e' punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000. Inoltre il sindaco con propria ordinanza puo' prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sara' fissato. Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 e' punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.

Testo vigente dal 6 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-18;41~art5 · fonte del testo