Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'azione per il piu' o il meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente.
tolto: Pero' l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o la incompiuta riscossione.
tolto: Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art36 · fonte del testo
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