Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1895 al 16 dicembre 2009. 212 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: A tutti i patroni laici contemplati dalla legge 3 luglio 1870, n. 5723, e' assegnato, con pena di decadenza, il termine di tre anni per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo.

tolto: Questo termine decorrera' dalla pubblicazione della presente legge pei patroni di benefizi e cappellanie vacanti: per gli altri, dal giorno in cui cessera' l'usufrutto degl'investiti.

tolto: Rimangono ferme, quanto al termine pel pagamento della tassa e dei relativi interessi, le disposizioni della detta legge 3 luglio 1870, n. 5723.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 19 dicembre 1895.

tolto: UMBERTO.

tolto: CALENDA. P. BOSELLI

tolto: Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.

tolto: ------------ Nota redazionale Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 27/12/1895, n. 304 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1895-12-19;695~art1 · fonte del testo