Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1864
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli Esattori, Percettori, Ricevitori, Amministratori, Camerlenghi, Tesorieri ed altri Agenti di riscossione che verseranno nelle casse dello Stato in tutto o in parte l'ammontare delle quote non soddisfatte dai contribuenti e non anticipate dai Comuni o dalle Provincie saranno rimborsati alle scadenze ordinarie di cui si parla negli articoli precedenti, e godranno dello sconto di tre e mezzo per cento non che dell'aumento del sei per cento sopra stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1864-11-24;2006~art10 · fonte del testo
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