Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'Autorita' giudiziaria non puo' prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

tolto: Ove si riscontrino difformita' tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarita' negli atti, l'Autorita' giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potra' ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi piu' gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art11 · fonte del testo