Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'Autorita' giudiziaria non puo' prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.
tolto: Ove si riscontrino difformita' tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarita' negli atti, l'Autorita' giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potra' ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi piu' gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art11 · fonte del testo
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