[1]Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dallo incolpato con ricorso alla Corte di appello.

[2]Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscrizione ai termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio, favorevoli all'incolpato, possono eziandio essere impugnate, per sola violazione di legge, dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene e' fatta, dentro cinque giorni, dal segretario del Consiglio.

[3]La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima e' aperto il ricorso in Cassazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art31 · fonte del testo