Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nel periodo 10 aprile-30 giugno 1922 i sussidi di cui alla presente legge saranno corrisposti per un massimo di 30 giornate, senza pero' che possa essere superato, nel complesso, per ciascun sussidiato, il massimo di 45 giornate di sussidio entro il 1° semestre 1922, tenuto conto dei sussidi gia' percepiti in base al decreto-legge 5 gennaio 1922, n. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-02-15;483~art2 · fonte del testo
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