Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora entro il termine prefisso dal decreto surriferito il Regio commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma non abbia potuto condurre a fine tutte le operazioni prescritte dall'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1412 (Serie 2ª), e salvo che venga diversamente provveduto con altra legge, il Governo del Re potra' ulteriormente prorogare il termine medesimo di quanto giudichera' strettamente necessario al compimento delle operazioni anzidette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-07-05;848~art2 · fonte del testo
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