Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notifichera' individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.
tolto: Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facolta' di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.
tolto: I ricorsi si presentano all'agente, al quale pero', pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-06;3864~art6 · fonte del testo
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