Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 508 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: All'articolo 8 della legge e' sostituito il seguente:

tolto: La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

tolto: Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

tolto: 1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

tolto: 2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

tolto: 3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, compitando gli oggetti a prezzo di costo;

tolto: 4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

tolto: Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

tolto: I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

tolto: La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato.

tolto: Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

tolto: Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1902-07-28;342~art5 · fonte del testo