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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1898 al 16 dicembre 2009. 623 parole tolte, 20 parole aggiunte in 63 capoversi.

tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: Alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: Art. 4, n. 1 sostituire:

tolto: «1. Aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore di eta', e' portato a:

Mostra gli altri 55 capoversi cambiati

tolto: trent'anni per la nomina a sottotenente nel Corpo sanitario;

tolto: trentacinque anni per la nomina a capomusica;

tolto: trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei Carabinieri Reali».

tolto: Art. 5, n. 3.

tolto: Alle parole: «per quelli di fanteria o cavalleria» sostituire: «per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio».

tolto: Art. 9.

tolto: Dopo le parole: «di un grado superiore» aggiungere: «e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti gia' resi vacanti nel grado superiore».

tolto: Art. 12.

tolto: In fine aggiungere il seguente capoverso:

tolto: «Essi potranno inoltre esser tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o Corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria».

tolto: Art. 13.

tolto: Alle parole: «dimissionari dell'esercito permanente» sostituire: «dispensati dal servizio attivo permanente».

tolto: Art. 15, n. 1 ed ultimo capoverso.

tolto: Alle parole: «dimissionari dell'esercito permanente» sostituire: «dispensati dal servizio attivo permanente».

tolto: Art. 17.

tolto: Alle parole: «esclusi quelli appartenenti al Corpo invalidi e veterani» sostituire: «e della stessa arma o Corpo».

tolto: Art. 24.

tolto: Alle parole: «quadri d'avanzamento» sostituire:

tolto: «proposte di avanzamento».

tolto: Art. 26.

tolto: Dopo le parole: «In ogni Corpo» aggiungere: «e nell'arma dei Carabinieri Reali».

tolto: Alle parole: «ed in ciascun Corpo» sostituire:

tolto: «in ciascun Corpo e nell'arma predetta».

tolto: Art. 30, primo capoverso.

tolto: Alle parole: «quadri di avanzamento» sostituire:

tolto: «specchi di proposte di avanzamento».

tolto: Secondo capoverso.

tolto: Alle parole: «si compila quadro d'avanzamento» sostituire: «si compilano specchi di proposte d'avanzamento».

tolto: Art. 31, primo capoverso.

tolto: Sopprimere le parole: «contenute nei quadri d'avanzamento».

tolto: Art. 35, secondo capoverso.

tolto: Alle parole: «negli esami stessi» sostituire: «all'uscita della scuola stessa».

tolto: Art. 36, secondo capoverso.

tolto: Alle parole: «ruolo d'anzianita'» sostituire: «ruolo organico».

tolto: Art. 40, secondo capoverso.

tolto: Sopprimere le parole: «ad anzianita'».

tolto: Art. 47, primo capoverso.

tolto: Alle parole: «I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari» sostituire: «Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati».

tolto: Alle parole: «capitani per anzianita'» sostituire:

tolto: «per anzianita' al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso».

tolto: Secondo capoverso.

tolto: Alle parole: «dimissionari del» sostituire: «dispensati dal».

tolto: Art. 53, n. 4.

tolto: In fine aggiungere: «La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermita' temporarie non provenienti dal servizio, sara' fissata dal Decreto Reale da cui sono determinate».

tolto: Art. 63.

tolto: Sostituire: «Per cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, i capitani ed i maggiori, scelti per il servizio nel Corpo di Stato Maggiore, vi potranno essere trasferti dopo che abbiano per un anno rispettivamente tenuto il comando, o prestato il servizio di cui agli articoli 37 e 39».

tolto: «Parimenti per quattro anni dalla stessa data, i sottufficiali potranno essere nominati sottotenenti nell'arma dei Carabinieri Reali e nel Corpo contabile militare, anche quando superino l'eta' prescritta dall'articolo 4 e purche' non oltrepassino rispettivamente il trentanovesimo ed il trentaduesimo anno».

tolto: «I sottufficiali ammessi al corso speciale della Scuola militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti anche se superino l'eta' prescritta dall'articolo 4».

tolto: Art. 67, primo capoverso.

tolto: «Aggiungere: «e tutte le altre anteriori disposizioni che siano in contraddizione con la medesima».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 6 marzo 1898.

tolto: UMBERTO.

tolto: A.Di San Marzano.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1898-03-06;50~art1 · fonte del testo