Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1919 al 16 dicembre 2009. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'art. 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:

tolto: La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di «Commissione centrale di avanzamento». Essa e' composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonche' gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria o del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanita' militare o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi o ruoli cui essi sovrintendono.

tolto: Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

tolto: Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, puo' chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente o per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

tolto: La Commissione non s'intendera' costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sara' dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art4 · fonte del testo