Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1890 al 9 maggio 2025. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro del Tesoro potra' commutare nei titoli speciali, di cui al precedente articolo, a parita' di valore nominale, i certificati, o buoni provvisori che rappresentino crediti legalmente accertati, e i certificati, o buoni, definitivi rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici agli appaltatori delle anzidette linee ferroviarie, qualora i medesimi ne facciano domanda, accettando cosi il pagamento del capitale loro credito in cinquant'anni, e l'interesse del 5 per cento gravato dall'imposta sulla ricchezza mobile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-03-30;6751~art2 · fonte del testo
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