Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per tutto cio' che di conformita' dell'art. 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2376, e' soggetto a denunzia, trascorsi i termini per la denunzia stessa, non si potra' dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffizi amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denunzia dell'eredita' e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.
tolto: Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge.
tolto: Il termine della prescrizione di cui all'art. 123, num. 4, della vigente legge di registro, e' portato da cinque a dieci anni.
tolto: Pero', trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalita' e saranno dovute soltanto le tasse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art6 · fonte del testo
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