Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovra' procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.
tolto: Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine puo' essere prorogato fino a sei mesi.
tolto: Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.
tolto: Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art84 · fonte del testo
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