Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le provincie non possono contrarre mutui:

tolto: 1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

tolto: 2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

tolto: 3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelle pel pagamento degli interessi.

tolto: Sono considerali come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.

tolto: Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

tolto: Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

tolto: Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art78 · fonte del testo