Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare e' di trenta giorni, che decorrono a norma dell'art. 437 del Codice di procedura civile.
tolto: Parimenti il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile, e' di trenta giorni.
tolto: L'appello dalle sentenze dei conciliatori e' sempre proposto in conformita' all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.