Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare e' di trenta giorni, che decorrono a norma dell'art. 437 del Codice di procedura civile.

tolto: Parimenti il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile, e' di trenta giorni.

tolto: L'appello dalle sentenze dei conciliatori e' sempre proposto in conformita' all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art4 · fonte del testo