Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Societa' operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidita', potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi gia' all'uopo raccolti e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.
tolto: La Cassa Nazionale potra' assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'articolo 8, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidita' dei loro operai.
tolto: Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art16 · fonte del testo
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