Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1881
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 53 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare complessivo delle nuove pensioni da assegnarsi in ciascun anno non dovra' eccedere la somma di lire 3,170,000, che sara' ripartita fra i diversi Ministeri con la legge del bilancio. Nessun Ministero potra' proporre di autorita' collocamenti a riposo di funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti delle somme disponibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1881-04-07;134~art4 · fonte del testo
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