Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1878
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1878 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le pensioni degli insegnanti, i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio, saranno liquidate:
tolto: a) per quelli che avranno un'eta' minore di anni 30 compiuti, sulla base della tabella A;
tolto: b) per quelli che avranno un'eta' superiore agli anni 30, ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;
tolto: c) per quelli che avranno un'eta' superiore agli anni 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione della meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1878-12-16;4646~art21 · fonte del testo
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