Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni di Basilicata nei quali se ne manifesti il bisogno.

tolto: I Monti frumentari o le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario.

tolto: I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possono utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini, oppure concentrati nella Cassa provinciale.

tolto: La Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati, di preferenza, in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.

tolto: La gestione dei Monti, delle Casse o dei Consorzi di Monti o di Casse esistenti nella sede della Cassa provinciale o nelle agenzie o succursali, sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art5 · fonte del testo