Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sara' stanziata annualmente, a cominciare dall'esercizio 1906-1907 (n. 11 della tabella A) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Societa' cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell'interesse.
tolto: La differenza compensata dallo Stato non potra' essere superiore al 2 per cento e il contributo non potra' eccedere annualmente la somma di L. 50,000. Il contributo e' esente da qualsiasi imposta presente e futura.
tolto: Le norme per l'accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art23 · fonte del testo
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