Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudichera' pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.
tolto: Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali e quando si tratti di causa civile si uniscono alla sezione civile consiglieri addetti alle sezioni penali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-06;5825~art8 · fonte del testo
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