Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.
tolto: Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.
tolto: Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.aggiunto: Convenzione-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art36 · fonte del testo
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