Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

tolto: Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

tolto: Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.aggiunto: Convenzione-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art36 · fonte del testo