Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. 232 parole tolte, 12 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
tolto: -------- 28 giugno 1897 --------
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di viemeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioe':
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia,
tolto: L'onorevole professore Pasquale Villari, Grande Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine civile di Savoia e dell'ordine Pour le merite di Prussia, Vice-Presidente del Senato del Regno, ecc., ecc., e
tolto: La Repubblica Di S. Marino,
tolto: Sua Eccellenza il cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce decorato del Gran Cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc. Ministro di Stato, Presidente emerito di Corte di Cassazione, Senatore del Regno d'Italia, ecc. ecc.;
tolto: I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:
tolto: Art. 1.
tolto: Le relazioni tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia saranno regolate in generale secondo i principii di amicizia e buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art1 · fonte del testo
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