[1]Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.

[2]Questa accessione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica e da questo a tutti gli altri.

[3]Essa importera', di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione. Tuttavia potra' contenere l'indicazione delle disposizioni della Convenzione 9 settembre 1886 o dell'atto addizionale 4 maggio 1896, che essi ritenessero necessario di sostituire, provvisoriamente almeno, alle corrispondenti disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art25 · fonte del testo