[1]La presente Convenzione puo' essere sottoposta a revisioni allo scopo d'introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

[2]Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano da altri punti di vista lo sviluppo dell'Unione, sono trattate in Conferenze che avranno luogo successivamente nei paesi dell'Unione fra i delegati dei paesi stessi.

[3]L'amministrazione del paese ove una Conferenza deve adunarsi ne prepara, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori. Il direttore dell'Ufficio assiste alle sedute delle Conferenze e prende parte alle discussioni senza voto deliberativo.

[4]Non e' valida per l'Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l'assenso unanime dei paesi che la compongono.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art24 · fonte del testo