Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La decisione motivata dal Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.
tolto: Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato in doppio originale alla segreteria della Prefettura, ritirandone ricevuta.
tolto: Se il ricorso e' presentato dopo dieci giorni dalla notificazione della decisione del Comitato, e non sono indicati i punti della decisione che s'impugnano, il prefetto lo respinge dichiarandolo inammissibile.
tolto: Se il ricorso e' ammissibile, ne trasmette uno degli originali alla parte appellata e promuove il giudizio revisionale.aggiunto: Allegato A-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6213~art11 · fonte del testo
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